(Red) – Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo una nota a firma del sindacato autonomo FSI-USAE, in riscontro ad una nota divulgata dalla Direzione Sanitaria del San Leonardo a firma della dott.ssa Santarpia, subentrata all’ex direttore Muto, che minacciando impropriamente il ricorso all’autorità giudiziaria, che “Consigliava” al personale Medico ed Infermieristico della struttura di Viale Europa ad evitare di postare notizie afferenti il servizio al San Leonardo con il divieto assoluto di NON PARLARE né di rilasciare interviste alla stampa, lasciando chiaramente intendere che l’intervista rilasciata dall’infermiere contagiato, e ricoverato al COVID Hospital di Boscotrecase, sarà oggetto di denuncia-querela che sarà inoltrata a Palazzo di Giustizia e che, avendo lo sfortunato lavoratore violato un presunto codice etico, potrebbe anche essere perseguito da un procedimento disciplinare. A tal proposito, il sindacato è intervenuto ed ha precisato:

Prot. 295/ST  18/04/2020                                                                                

 Alla Dr.ssa R.  Santarpia-Direzione San. P.O. S. Leonardo

 Al Sig. Difensore Civico  Reg. Campania (Dr. G. Fortunato)

 Pc   Sig. Direttore Generale ASL NA 3 Sud- Ing. G. Sosto

 “ A Tutti i Lavoratori P.O. S. Leonardo “

Spett.li Organi di Stampa-LL. SS.                                                     

Oggetto: Riscontro vs nota del 18/04/2020 ” Obbligo al Segreto d’Ufficio”-

La FSI, prende atto della nota in oggetto, con la quale la S.V annuncia azioni disciplinari e/o penali a carico del personale in presenza di  notizie diffuse all’esterno e riferite  a provvedimenti interni adottati dalla Direzione Sanitaria.

La suddetta disposizione, oltre a rivestire chiari ed evidenti caratteri persecutori,  si distingue per una evidente, maccheronica ed ingiustificabile confusione normativa

Infatti: Il Segreto d’ufficio di cui all’art.326 del Codice Penale –tutela la segretezza degli atti-destinati a rimanere tali, per tutto l’iter amministrativo propedeutico alla loro emanazione” ma cessa nel momento in cui ha effettiva esecuzione “esternalizzandoli, alla platea dei destinatari” da tale momento ogni divulgazione di notizie ad essi riferita non integra il delitto di cui al citato art.326 C.P. Fin qui la Giurispudenza in materia.

A tal proposito non risulta, alla scrivente FSI, che pubblicazioni di comunicazioni, provvedimenti, circolari etc eventualmente pubblicati sulla stampa o sui Social, sia avvenuta nella  relativa fase di adozione, in tal caso rimarrebbe comunque a suo carico l’individuazione dei responsabili del procedimento, con conseguenti provvedimenti di censura, mentre rimarrebbero “non  punibili”  i terzi, che “apprendono o che si limitano ad apprenderne la notizia “;

Per quanto attiene la Privacy- data la genericità  del vs  riferimento sugli aspetti specifici, in generale, si fa presente che il Regolamento UE GDPR 679/2016, al CONSIDERATO 46  in tema di rivelazione di notizie fa salvo i “ Motivi di interesse pubblico” con particolare riferimento alla Sanità, specie nella attuale fase pandemica.

Inoltre, il diritto di critica, sia del lavoratore in genere che del lavoratore” sindacalista,”  rimane tutelato dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, così come sancito da ampia ed autorevole Giurispudenza in materia, “qualora non si oltrepassi con accuse disonorevoli e/o non provati e riscontrati nei fatti e negli atti posti in essere”.

Oltretutto, la nota di che trattasi si pone in contrasto con le norme sulla trasparenza degli atti amministrativi di cui alla legge 241/90 e s.m.i,  essendo l’Azienda una P.A. il cui scopo istituzionale è rappresentato dalla tutela di un bene quale diritto alla Salute Costituzionalmente garantito.

Pertanto, la nota di che trattasi è “nulla di fatto e di diritto”, in quanto non solo coercitiva della libertà individuali ma lesiva di potenziali diritti all’informazione da parte degli utenti su atti e provvedimenti che riguardano la salute pubblica, indispensabile in  questo particolare momento di calamità nazionale.

Si invita pertanto il personale tutto a non tenere in alcuna considerazione la nota in oggetto, rimanendo a disposizione per ogni eventuale assistenza e/o consulenza attraverso il nostro ufficio legale.

Il Sig. Difensore civico, che riceve per competenza in indirizzo, è invitato ad intervenire nell’ambito delle proprie competenze.

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