(Red) – E’ dal primo pomeriggio di venerdì scorso che giungono in redazione una serie di segnalazioni afferenti dei lavori in corso, l’istallazione di un cancello, all’ingresso della spiaggia libera meglio conosciuta come “La Rotonda”. Le segnalazioni ci informavano che, alcuni personaggi in tuta da lavoro e caschi protettivi, stavano procedendo all’istallazione di un cancello proprio all’ingresso della spiaggia in questione. Qualche ora più tardi sono arrivati aggiornamenti, accompagnati da lamentele, tutt’altro che rassicuranti; infatti qualche cittadino bagnante ha comunicato che i gestori del lido La Rotonda, risultati “Ancora” vincitori del bando comunale, avrebbero comunicato a tutti i bagnanti del lido che a far luogo dalla giornata di sabato 22 agosto, ossia da ieri mattina ndr, l’accesso sarebbe rimasto chiuso al pubblico e che, gli aspiranti bagnati, per poter accedere al lido avrebbero dovuto procedere alla prenotazione di un lettino al fine di evitare assembranti così come disposto dall’ordinanza regionale in materia di prevenzione anti-covid. Dal bando, che abbiamo opportunamente letto e scaricato, si evince invece tutt’altro e che in particolare dispone con dovizia di particolari quanto segue : ” Nella spiaggia libera attrezzata il gestore può pertanto svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell’osservanza delle seguenti disposizioni:
· dotarsi di apposito personale per l’adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico e sarà tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia con particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziale ed assicurative del proprio personale dipendente;
· garantire, dalla data di aggiudicazione dei servizi, la quotidiana pulizia ed igiene dell’arenile. In particolare, il gestore dovrà curare la perfetta pulizia delle aree, battigia e area spiaggia libera compresa. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero in modo differenziato, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di igiene ambientale;
· garantire la pulizia ordinaria dell’arenile, nel periodo non compreso nella stagione balneare con cadenza almeno quindicinale, e provvedere ad effettuare una pulizia aggiuntiva prima delle festività natalizie e pasquali;
· garantire la pulizia conseguente a fatti straordinari, intesa come deposito in battigia di materiali oggetto di eventi eccezionali (alluvioni/mareggiate e/o simili);
· corrispondere la TARI, che rimane a totale carico del gestore;
· garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
· garantire l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
· favorire le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
· non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
· la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l’occupazione della spiaggia;
· tutte le strutture devono essere di facile rimozione, poste in posizione idonea tendente a produrre il minore impatto visivo;
· l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell’area in gestione e il 50% del fronte mare deve rimanere libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore.
Le attrezzature potranno essere collocate anche in assenza o in attesa del cliente in tal caso devono essererispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila;
· se l’estensione del fronte mare lo permette sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all’uso del mare e della spiaggia. In ogni caso l’occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell’area in concessione di cui al punto precedente;
· fornitura degli ulteriori servizi aggiuntivi come dettagliati nel progetto offerta;
· organizzare l’attività lavorativa nel rigoroso rispetto del presente capitolato, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento della esatta e precipua fornitura dei servizi in concessione;
· individuare formalmente, qualora non sia individuato nella figura del titolare responsabile legale della ditta, un referente del servizio con adeguate competenze professionali i cui recapiti dovranno essere in possesso del Comune per tutto il periodo di durata dell’affidamento che fornisca le informazioni da esso richieste sull’andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione della gestione ed il rispetto del progetto di gestione offerto;
· il gestore è tenuto a comunicare annualmente al Comune di Castellammare di Stabia l’importo del fatturato della propria gestione in modo da fornire i dati contabili necessari per i futuri affidamenti;
Inoltre il gestore dovrà provvedere alla:
· effettuazione del servizio di vigilanza diurna e notturna sulla spiaggia libera con particolare riferimento alla segnalazione alle autorità competenti delle infrazioni rilevate;
· apertura per l’intero anno solare, con offerta del servizio elioterapico;
· partecipazione alle spese di ripascimento stagionale degli arenili per tutta l’estensione dell’arenile affidato in gestione, ivi compresa l’area libera da attrezzature, per una quantità di 10mc/ml di fronte mare;
· dotazione di almeno due infrastrutture per il servizio di elioterapia a scelta tra sauna, bagno turco,
idromassaggio o simili ed area relax, con offerta di servizi legati alla cura del benessere della persona;
Resta in carico al concessionario l’obbligo di adeguamento ed ottemperanza a tutte le disposizioni, norme Leggi e/o regolamenti vigenti o che dovranno sopravvenire in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”. A questo punto nasce spontanea qualche domanda: Ma chi è deputato al controllo sul territorio affinchè quanto previsto nel capitolato del bando venga rispettato? Considerato che, sulle altre spiagge libere affidate, tutto ciò non accade, osiamo chiedere: Ma è normale che accada quello che sta accadendo in una delle poche spiagge libere insistenti sul territorio stabiese? Ah, saperlo!
comments (0)