L’udienza di discussione sull’incandidabilità dei 14 ex-amministratori stabiesi, che si è svolta il 6 giugno u.s. nell’aula Severino presso il Tribunale di Torre Annunziata, si è rivelata una seduta molto frenetica ed animata dalle arringhe dei difensori dei politici chiamati in giudizio davanti al Collegio presieduto dalla dottoressa Lo Piano. Nel corso della discussione, secondo quanto è apparso agli occhi degli osservatori disincantati, a seguito degli atteggiamenti assunti dall’avvocatura dello stato per il deposito di documenti, il collegio difensivo è stato molto agguerrito. Infatti, alla luce di una “nota riservata” inviata in data 23 gennaio 2023 dai Commissari Anticamorra al Sig. Prefetto di Napoli, la difesa erariale, nonostante i contenuti non avessero attinenza alcuna con i fatti contestati in giudizio, provvide a depositare nel fascicolo processuale la detta informativa “riservata”. La circostanza accese la discussione, tant’è che in apertura di udienza l’Avv. Carmine Iovino, difensore della signora De Simone Annamaria, dopo aver indossato “toga e coscienza” in segno di rispetto per l’Avvocatura e per il Collegio chiamato a decidere, ebbe a dichiarare: “Intendo sottolineare di aver formulato istanza di espulsione dal fascicolo dell’allegato 12 bis a
della memoria del 03.04.2023 versato in atti dall’Avvocatura dello Stato, in quanto ingiurioso e irrispettoso dell’onorabilità di un Avvocato iscritto al libero foro di Torre Annunziata e laddove quest’ultimo, nel detto allegato, veniva indicato come “parente di un politico”, che, peraltro, non è neanche parte del giudizio; pertanto mi riporto alle memorie depositate, alle conclusioni ivi rassegnate, alle richieste istruttorie formulate, insistendo per l’acquisizione dei documenti depositati e per l’escussione della parte, De Simone Annamaria, ad una prossima udienza”. Questo il contenuto dell’intervento dell’Avvocato Iovino che, dopo aver depositato copia di cortesia di una sentenza della Sezione Penale del Tribunale afferente fatti indicati nella relazione commissariale, si riservò di effettuare il deposito telematico nel corso della stessa giornata.
Un intervento molto efficace, quello del valente penalista stabiese, articolato alla luce di una “Informativa riservata” redatta sulla scorta di “deliranti affermazioni” elaborate, da chi ostentando evidenti disagi di instabilità sociale (ndr certificata dal S.S.N.) nonché notissimo “Odiatore sociale”, aveva pubblicato informazioni irrilevanti e false tra l’altro, su di un miserabile blogguccio locale di infima qualità sia culturale che umana. Invero, una informativa redatta e sottoscritta dai “Commissari anticamorra” al solo scopo cautelativo a fronte delle gravi responsabilità morali derivanti dal pesante onere istituzionale gravante su di loro, nel maldestro tentativo di delegittimare finanche la stampa nazionale, oltre che la redazione di una nota e seguita trasmissione in onda settimanalmente su rete 4.
L’Avv. Morrone, a difesa del Ministero dell’Interno, colpito nel segno sottolineò che l’Avvocatura avrebbe adempiuto all’onere di deposito della memoria autorizzata con una ulteriore documentazione, contraria a quella depositata dalle controparti; e di aver depositato anche le note di replica entro il termine del 12.04.2023 a difesa. Per quanto riguarda poi, il riferimento, riportato dall’Avv. Iovino, in un vacuo tentativo di giustificare la grave scorrettezza deontologica dell’atto, tenne ad evidenziare che essere “parente” costituisce un dato oggettivo, e che in ogni caso si rimetteva alla decisione del Tribunale.
Seguì a ruota l’immediato intervento dell’Avv. Mario D’Apuzzo il quale chiese, nell’interesse del proprio patrocinato, l’espulsione dalla memoria depositata in data 18.04.2023 dal Ministero, laddove alle pagg. 9 e 10, indicando la posizione del politico, evidenziava che quest’ultimo era iscritto nel registro degli indagati, mentre alla luce di un immediato riscontro, effettuato attraverso l’istanza ex art 335 cpp prodotto in atti, non risultava affatto quanto dichiarato.
A questo punto intervenne l’Avv. Gaetano De Stefano il quale, anche per delega degli Avv.ti Nicola Sammartino e Domenico Siniscalchi, evidenziò la palese violazione del principio costituzionale della parità delle armi, ex art. 112 Cost., ossia della disposizione che tutela il diritto al contraddittorio, in quanto, sempre secondo il consumato professionista, non era stato dato alcuna contezza della memoria difensiva dell’Avvocatura dello stato, oltre che della memoria difensiva della dott.ssa Esposito Antonella, nel procedimento di incandidabilità riunito con provvedimento reso in aula, tanto in palese violazione del più elementare diritto di difesa; inoltre, proseguendo spedito, sottolineò come la relazione commissariale, richiamata dalla relazione prefettizia e posta a base del provvedimento azionato dal Ministero già comprendente migliaia di omissis, risultava carente degli allegati richiamati che pregiudicavano profondamente il diritto di difesa, oltre che palesemente lesivi del principio di parità delle armi tra accusa e difesa, un diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, ancora l’Avvocato De Stefano, rappresentò come il comportamento omissivo della difesa erariale risultasse pressoché identico a quello assunto nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, avente ad oggetto l’impugnativa di scioglimento del Consiglio Comunale stabiese, nel corso del quale aveva omesso di depositare atti e documenti in palese violazione dell’ordinanza emessa dal giudice amministrativo ai primi di giugno del 2022, dopo che era stata respinta l’istanza di ostensione da parte della Prefettura di Napoli presentata dal medesimo professionista. In punto d’arrivo, il pugnace De Stefano, evidenziò altresì di aver depositato ulteriori documenti, di cui ne richiese l’acquisizione trattandosi di atti conseguenti alle difese prodotte dall’Avvocatura, lesive finanche della dignità delle persone, ed affermando con decisione di associarsi alle deduzioni dei colleghi Avvocati Iovino e D’Apuzzo che, nel corso dell’udienza, lo avevano preceduto.
Concludendo reiterò, con fermezza, le istanze istruttorie articolate e, reclamando l’escussione dei propri patrocinati, invitò il Collegio giudicante all’acquisizione della documentazione riportata nella relazione commissariale così come citata nella relazione prefettizia.
L’Avv. Travaglino evidenziò poi-a tutela del suo patrocinato, che per tal procedimento l’onere probatorio incombeva di diritto sul Ministero, che nel caso di specie non avrebbe adempiuto all’onere di dimostrare i fatti contestati al dott. Russo, non avendo la controparte prodotto l’intercettazione in cui lo stesso risultava essere stato citato; in particolare, secondo il valente difensore, il Ministero avrebbe contestato al Russo fatti non percetti direttamente, ma richiamati per relationem da documenti non versati in atti; e pertanto, si oppose all’accoglimento delle istanze istruttorie ulteriormente avanzate ed all’acquisizione della ulteriore documentazione depositata dall’Avvocatura dello stato, rimarcando che la domanda nei riguardi di Russo andava rigettata per carenza di prova in ossequio ai sacri principi del processo civile; riportandosi per il resto agli atti tutti depositati nonché alle conclusioni ivi rassegnate.
L’Avv. Parmentola, inoltre, rappresentò di aver depositato in uno alle note di replica la stessa documentazione depositata con la memoria di costituzione, e in particolare, all’esito della contestazione dell’Avvocatura, quella con il numero di protocollo dell’Ente stabiese, sottolineando in tal modo che si trattava di documentazione non nuova. Per il resto richiamò gli scritti difensivi depositati e le conclusioni ivi spiegate.
L’Avv. Calenda, per delega dell’Avv. Nappi, formulò istanza di rinvio per discussione al fine di consentirla in maniera compiuta rilevando, che in mancanza si sarebbe così violato il diritto di difesa, posto che l’udienza risultava calendarizzata per l’ammissione dei mezzi istruttori all’esito delle richieste formulate dai difensori. Per il resto si riportò agli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni ivi spiegate.
L’Avv. D’Antuono si associò convinto alla richiesta di rinvio per discussione.
Infine, l’Avv. Ylenia Zaira Alfano sollecitò l’acquisizione agli atti, in subordine mediante ordine di esibizione al comune di Castellammare di Stabia, del verbale del consiglio comunale del 16.04.2021 contenente le dichiarazioni contro la camorra dell’ex consigliere comunale De Simone Annamaria, e già versate in atti dalla difesa in formato video.
Il rappresentante dell’Avvocatura, patrocinante il Ministero degli Interni, si oppose all’accoglimento delle istanze istruttorie per le ragioni di cui al precedente verbale del 14.03.23, avversando così l’accoglimento dell’audizione delle parti, in quanto già nell’udienza del 14.03.23 si sarebbe, a suo avviso, provveduto in tal senso, rappresentando, che altrimenti, ogni qualvolta si sarebbe dovuto rinviare per disporre l’audizione delle parti in accoglimento delle corrispondenti richieste formulate; inoltre concluse chiedendo l’autorizzazione al deposito della documentazione citata dalla relazione prefettizia, che come è ben noto risulta coperta da “segreto di stato”, qualora ritenuta necessaria dal Collegio giudicante.
L’Avv. Vitale evidenziò, a questo punto dell’udienza, che il Ministero degli Interni non avrebbe assolto l’onere probatorio di dimostrare i fatti che fossero in grado di condurre alla incandidabilità delle parti coinvolte e si oppose, con grande decisione, a qualsiasi integrazione probatoria, sottolineando che sarebbe risultata intempestiva e inadeguata a questo punto del procedimento. Si riportò, concludendo, ai propri atti e alle rispettive conclusioni di cui chiese il completo accoglimento.
I restanti Procuratori presenti in aula alla discussione, riportandosi ai rispettivi atti prodotti e alle corrispondenti conclusioni, anche istruttorie di cui in procedimento, ne richiesero il completo e totale accoglimento.
Il PM, nel suo intervento conclusivo, chiese il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dai difensori delle parti e richiese introitarsi la causa in decisione.
Questo è, in estrema sintesi, quanto accadde nel corso dell’udienza del 6 giugno u.s. all’esito della quale si attende, tranquillamente, lo scioglimento della riserva del Collegio giudicante che potrebbe rinviare ulteriormente la causa per l’audizione di testimoni oppure, in alternativa, propendere per la discussione finale. La libera stampa, così come tutti i cittadini che credono nelle istituzioni democratiche e nella garanzia costituzionale anche della Giustizia, attende con serenità l’esito che indubbiamente non tarderà a venire anche nel rispetto del principio della ragionevole durata dei processi. Tema che, di questi tempi, sembrerebbe al centro di un acceso confronto politico che si sta svolgendo nel nostro Paese. Il resto? Alla prossima udienza
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