Seconda Parte del “Il perverso “Giogo” messo in campo da una “parte” delle Istituzioni, in uno scenario costruito ad arte ed in sinergia con una sapiente regia politica, mirante ad annientare definitivamente il CDX stabiese

(Red) – Inoltre è utile ricordare che, con riferimento alle motivazioni dello scioglimento legate a parentele e rapporti con soggetti controindicati, il Consiglio di Stato ha annullato lo scioglimento del comune di S. Cipriano d’Aversa, sottolineando che l’esistenza di legami di parentela o frequentazione tra amministratori ed esponenti della criminalità (circostanza quasi inevitabile a causa dell’alta densità criminale presente nell’area interessata) non è ragione sufficiente a giustificare l’ipotesi di scioglimento se non accompagnata dalla dimostrazione di condizionamenti nell’aggiudicazione di appalti ed alle forniture affidati dall’amministrazione comunale ad imprese sospette e non in possesso della certificazione antimafia (in senso analogo anche la sentenza CDS 4792/2015 relativa al comune di Cirò). Quindi due casi analoghi che fanno giurisprudenza in un contesto giudiziario che, a quanto pare, decide spesso in modo molto approssimativo. Nel caso stabiese invece, è stato notificato il decreto di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale la cui prossima udienza è fissata per il giorno 5 luglio p.v. alle ore 12,30 salvo diversa disposizione. A questo punto la domanda nasce spontanea: Ma come faranno le persone citate in giudizio ad organizzare l’esercizio del nomale diritto di difesa, in assenza di un preciso capo di contestazione a cui fare riferimento considerato che, al contrario di quanto accade in città, una fantomatica relazione priva di “omissis” risulterebbe essere in possesso proprio di tutti, finanche del sovaglianiello di periferia, tranne che dei diretti interessati? Perché è opportuno che tutto ciò si sappia, il provvedimento notificato in data 1 giugno 2022 risulta “zeppo di omissis” ed è conforme, tranne che per la convocazione in udienza davanti alla Prima Sezione Civile del Tribunale oplontino a firma del presidente Lopiano, alla disposizione emanata dal CdM e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 59 dell’11 marzo 2022. Esiste ancora la possibilità, per il cittadino italiano, di praticare il normale esercizio di difesa nel pubblico processo? Orbene si, visto che finalmente è comparso un collegio di Giudici, in quel del Tar di Roma che ha stabilito, attraverso una specifica ordinanza, la ostensione degli atti agli interessati proprio al fine di esercitare il naturale, nonché costituzionalmente sancito, elementare diritto di difesa. Ma questa giustizia, che dalle nostre zone viaggia a doppia velocità, ha ottemperato in pienezza a quanto stabilito dall’ordinanza del Tar del Lazio del 1 giugno scorso?
Inoltre, a voler sconfessare le bufale che nelle ultime ore si stanno diffondendo in città, occorre chiarire che il procedimento di incandidabilità non è un procedimento accusatorio ma di tipo civile ed è volto ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, i presupposti per eventualmente irrogare l’incandidabilità prevista dal 143 del tuel. Pertanto è un percorso attraverso il quale i convenuti hanno la possibilità di difendere il proprio diritto all elettorato passivo e la Sentenza/Ordinanza non ha carattere definitivo in quanto, nel nostro paese, è garantita dai tre gradi di giudizio. Noi non siamo esoterici e sicuramente non sappiamo come andrà a finire, ma tutto ciò lo sapremo solo il 5 di luglio prossimo, insomma basta solo saper aspettare!

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