(Red) – Un’udienza fiume durata diverse ore, quella del 26/09 us dedicata alla discussione finale, che ha riservato un finale a sorpresa quanto inaspettato, considerata la richiesta del rappresentante della Procura di Taz di escludere dal procedimento ben otto, tra ex assessori ed ex consiglieri comunali del disciolto consiglio comunale stabiese, avendo ravvisato la carenza dei necessari presupposti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso dell’udienza i difensori dei singoli convocati, dal Tribunale oplontino, hanno fatto valere la non colpevolezza dei propri assistiti a colpi di lunghi ed articolati discorsi durante i quali si sono dilungati, ed hanno discettato sui diversi temi e fatti richiamati nella relazione del prefetto e del ministro illustrando, citando norme e precedenti casi giudiziari già trattati da altri autorevoli ma non minori Tribunali e Corti del territorio nazionale, finanche richiamando le decisioni dell’ultimo organo che in Italia è chiamato a verificare la corretta applicazione delle norme, ossia quelli ospitati dal famoso Palazzaccio di Piazza Cavour in Roma. Insomma un vero e proprio dibattito ricco di contenuti fattuali e giuridici trascritto in un lungo verbale di udienza che a tratti risulta anche manchevole di alcune trascrizione della discussione di certo legato all’assenza dello stenotipista ma che di certo supporterà il collegio giudicante a un complesso è quanto articolato lavoro di studio che, unitamente all’analisi dei documenti depositati e degli scritti difensivi, lavorerà ad una motivazione che ci si auspica non finisca per essere aggiunta a quella della sentenza Tortora di primo grado poi riformata in secondo grado da “Giudici coraggiosi “ come definiti e ricordato dall’avvocato professore Severino Nappi durante la propria discussione a difesa dell’ex Presidente del Consiglio dott. Emanuele D’Apice. A tal proposito è apparsa molto incisiva l’arringa del difensore della De Simone, avv. Carmine Iovino, che ha evidenziato la notevole discrasia emersa in merito al ruolo del Presidente del Consiglio che, per ruolo è destinato ad esercitare i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio convocando il consiglio ed è tenuto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, operando nell’attività di raccordo tra Sindaco, con le sue linee di indirizzo politico, la giunta, con le sue delibere, i consiglieri comunali ed i Dirigenti, attraverso gli atti prodotti, non rilevando tra gli ex amministratori convocati per questo procedimento anche l’ex Presidente del consiglio che aveva ricoperto l’incarico precedentemente, fino ad appena qualche mese prima dell’arrivo della Commissione di Accesso, e pertanto molto più introdotto nella vicenda amministrativa rispetto al giovane D’Apice.     

Ebbene al di là che: “il vero è vero”, e che la giustizia è sempre, o quasi sempre, espressione del vero, ciò che è risultato eclatante nel corso di questo lungo processo giunto al capolinea con evidenti scopi mediatico-speculativi è il fatto che nella relazione inviata al Ministro dell’interno, all’epoca il dott. Lamorgese, dal Prefetto di Napoli Palomba ai fini dello scioglimento del comune stabiese è il fatto che in tali relazioni non risultavano indicati chi erano gli amministratori, ossia gli ex Consiglieri comunali  ed ex assessori, ritenuti responsabili dello scioglimento così come richiesto dall’articolo 143 tuel, tanto è vero che questo costrinse il presidente del collegio giudicante del tribunale di Torre Annunziata, dottoressa Lopiano nel suo provvedimento del 10/05/2022, a sottolineare tale aspetto e sforzarsi di individuare, e di conseguenza chiamare in causa, chi secondo il suo giudizio doveva comparire dinnanzi al tribunale per difendersi da non ben definite ed individuate condotte omissive e/o commissive di mala gestione. Del resto basta leggere il provvedimento di fissazione dell’udienza, che testualmente recita: Rilevato che la proposta di scioglimento non reca espressa menzione degli amministratori responsabili, ma richiama le risultanze della relazione prefettizia nella parte in cui: Individua i profili dei singoli amministratori e mette in rilievo la “rete dei rapporti parentali e di frequentazioni che lega alcuni di essi con esponenti delle locali consorterie”, tanto per comprendere bene la fumosità e la vaghezza di reali e concreti elementi commissivi e/o omissivi tali da poter addebitare a ciascuno degli amministratori delegando nei fatti, in tal modo, il collegio giudicante ad individuare gli amministratori responsabili di questo scioglimento operato ai sensi dell’art.143 comma 11 del D.lgs 267/2000.   

Un provvedimento probabilmente al limite dell’applicazione dell’art 143 e, al momento, appare sicuramente necessario che sul punto andrebbe fatta una concreta chiarezza anche per chi sgranocchia il diritto tutti santi i giorni.

La questione è sicuramente di dubbia legittimità, e chi sa se su questa questione non debba anche pronunciarsi qualche giudice veramente coraggioso sotto questo questo profilo, così come della correttezza dell’attesa motivazione, la nostra redazione non ha alcun titolo né particolare competenza a valutare. Ciò però che ha particolarmente colpito sono le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Giuliano Schioppi,  presente in aula in quanto parte del giudizio il quale, a mò di “colpo di scena “ proprio così come accade durante la visione di una commedia con una trama non di sicuro manzoniana, ha spiazzato i difensori, le parti presenti in aula e lo stesso collegio giudicante, in opposizione alle conclusioni della difesa erariale, che ha chiesto al Collegio giudicante di non procedere a dichiarare incandidabili ben otto, dei tredici chiamati in causa, affermando (contrariamente a quanto scritto in una nota appena qualche mese prima nella stessa relazione del procuratore capo di Torre Annunziata) di condividere le difese delle parti interessate. Una conclusione questa che di certo renderà ancora più meticoloso il lavoro dei giudici della Prima Sezione Civile, del Tribunale oplontino, presieduta dall’autorevole dottoressa Lopiano.

E se alla luce di quanto emerso nella montagna di atti depositati dai difensori, constatato che il Manzoni distingue tra vero storico e vero morale o poetico che dir si voglia (mentre il primo è la rappresentazione del vero della storia ed il secondo ha a che fare con le verità dell’animo umano) appare evidente come per alcuni ex amministratori sia stato scelto di considerare l’analisi del percorso storico mentre, contrariamente, per gli altri un percorso squisitamente “poetico”.

Eppure, e tanto solo per onor di cronaca, sovviene naturale notare che tra gli ex assessori e gli ex consiglieri comunali, per i quali il PM ha proposto l’esclusione dal procedimento per l’incandidabilità, appare che gli unici veritieri elementi confermatosi nell’alveo del CDX stabiese siano rimasti solo in due, considerando le attuali posizioni politiche che nel Csx locale oggi sembrano aver assunto i restanti, di cui almeno tre appartenenti alla potente area Casilliana del PD. Vorremmo sbagliarci, ma alla luce di quanto va delineandosi nel tempo, pensiamo che lo scenario politico sarà molto più chiaro solo da qui a qualche mese. Chi vivrà vedrà e noi, a Dio piacendo, VEDREMO! Azzzz

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