Naspi e indennità di mobilità non sono cumulabili: ecco quale delle due è più conveniente o deve essere richiesta in via prioritaria
(Alessandra De Angelis)-Per chi perde il lavoro sono previste Naspi e indennità di mobilità: le due prestazioni a sostegno della disoccupazione però non sono cumulabili e quindi è importante avere a mente i requisiti e i presupposti di entrambe per sapere quando è possibile scegliere e farlo quindi in modo consapevole. Allo stato dei fatti e salvo proroghe comunque, la scelta riguarda solo questo e il prossimo anno perché dal 31 dicembre 2016 l’indennità di mobilità dovrebbe andare definitivamente in pensione.
Licenziamento collettivo: quando è possibile fare domanda per la Naspi
In caso di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’indennità prevista è quella di mobilità ordinaria. Solo ed esclusivamente se quest’ultima viene respinta per mancanza dei requisiti amministrativi, è ancora possibile accedere alternativamente alla Naspi. A precisarlo è l’Inps, intervenuto sull’argomento con la Circolare 142/2015 proprio per fare chiarezza sulle misure a sostegno dei disoccupati. L’Inps, al momento della reiezione della domanda di indennità di mobilità, dovrà invitare il lavoratore a manifestare espressamente la volontà di optare per la Naspi. Questa dichiarazione scritta serve a bloccare i termini di scadenza per la domanda Naspi. Il possibile beneficiario ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della suddetta comunicazione per manifestare la sua volontà di trasformare la domanda di indennità di mobilità ordinaria in Naspi.
Naspi e indennità di mobilità: importi, durata e requisiti a confronto
A livello di durata della prestazione l’indennità di mobilità sarebbe senza dubbio da preferire, soprattutto per le aziende del Sud che possono usufruirne per 36 mesi. Rispetto alla Naspi anche gli importi sembrano essere più convenienti, soprattutto per chi ha una retribuzione media mensile bassa, inferiore ai 1200 euro. In questi casi si percepisce leggermente di più con l’indennità di mobilità: la Naspi infatti corrisponde al 75% della retribuzione media mensile per retribuzioni pari o inferiori a un importo prestabilito che, per l’anno 2015, è stato fissato a euro 1.195,00; in tutte le ipotesi in cui la retribuzione mensile superiori questa soglia massima, l’indennità Naspi viene calcolata al 75% del suddetto importo incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e l’importo di cui sopra. Non solo: all’indennità mensile di Naspi si applica una riduzione del 3% per ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. L’importo massimo della Naspi 2015 fissato per legge infine è di 1300 euro lordi. Diverso il discorso per l’indennità di mobilità che corrisponde al trattamento straordinario di integrazione dello stipendio che il lavoratore avrebbe percepito nell’attimo immediatamente antecedente al licenziamento. Il primo anno viene corrisposto il 100% dell’importo, a decorrere dal tredicesimo mese di fruizione l’80%. Esistono comunque massimali fissati per legge.
Articolo tratto dal sito de “Il Messaggero” del 26 agosto 2015
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