(Redazionale) – Apprendiamo con grande stupore, dalle colonne di un noto quotidiano locale, il recente diniego opposto da parte del giudice delegato dott. Vitulano, titolare del fallimento della società Terme di Stabia, verso l’istanza di insinuazione al passivo presentata dal Comune di Castellammare di Stabia ed avente ad oggetto un credito da restituzione del deposito cauzionale (Centomila euro) illo tempore versato allo scopo di garantire il pagamento delle spese di giustizia in caso di esecuzione del piano di concordato preventivo presentato dal commissario liquidatore, dell’allora Terme di Stabia, Fulvio Sammaria.
Alla luce di tutta la vicenda,
nonché di un percorso quantomeno bizzarro, va ribadito a chiare lettere che: il Comune ha diritto alla restituzione della cauzione, proprio perché la procedura di concordato che doveva essere garantita non è mai iniziata stante la non omologazione del piano di concordato da parte del Tribunale, né la prestazione della cauzione può essere in alcun modo considerata un’operazione di finanziamento del socio a favore della società in quanto per realizzare tale operazione, il provvedimento di finanziamento sarebbe dovuto passare per l’approvazione dell’assise comunale.
Pertanto, analizzati con attenzione gli atti prodotti, la vicenda dà la stura ai seguenti interrogativi:
Per quale motivo il curatore ha proposto il rigetto dell’istanza di ammissione? Perché ha ritenuto che la cauzione rappresenti un versamento del socio in favore della società e per questo in conto capitale, nonostante non vi siano atti amministrativi da cui questa finalità è evincibile?
Perché l’avvocato municipale ha fatto richiesta di ammissione come credito chirografario e non privilegiato ai sensi dell’art. 111, L.F., secondo cui “Sono considerati crediti prededucibili… quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.?
Gli organi comunali competenti faranno opposizione allo stato passivo ex art. 98, L.F., oppure rimarranno inerti nell’attesa che scadano i termini per l’impugnazione, consentendo che la cauzione di 100mila euro vada a rinfoltire l’attivo fallimentare in una misura che consentirebbe ictu oculi la sola soddisfazione di qualche creditore privilegiato?
Intanto, questa redazione, nel porsi gli interrogativi di cui in epigrafe, auspica che qualcuno, e nella fattispecie il Commissario Cupiello, rilevi la necessità di richiedere, nell’interesse della città e dei suoi cittadini, gli opportuni chiarimenti in una vicenda che appare di un colore che risulta incompatibile con la tanto abusata, nonché sbandierata, trasparenza amministrativa degli atti.
Castellammare lì 13 Marzo 2018
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